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Nuova disciplina delle mansioni

Il Datore di lavoro ha sempre avuto la prerogativa, il potere, nell’ambito del perimetro delineato della disciplina dello jus variandi datoriale, di modificare alcuni elementi del rapporto di lavoro, principalmente per quanto riguarda le mansioni e la sede di lavoro del lavoratore.

In materia di diritto del lavoro, l’art. 2103 c.c. ha storicamente rappresentato una norma cardine del nostro ordinamento, posta a tutela e presidio della professionalità di ogni singolo lavoratore subordinato, in quanto disposizione disciplinante lo ius variandi datoriale, vale a dire il potere del datore di lavoro di modificare alcuni elementi del rapporto di lavoro, nello specifico le mansioni e la sede di lavoro del lavoratore.
Di recente, la predetta norma è stata oggetto di riforma legislativa, attuata con D.Lgs. n. 81/2015, la cui reale portata può essere compresa appieno solo previa disamina della precedente formulazione dell’art. 2103 c.c. sulla quale la novella ha profondamente inciso, estendendo il potere datoriale di modifica delle mansioni, con conseguente eguale estensione nell’ambito di operatività della regola del repechage.

Infatti, il novellato art. 2103 cod. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, mentre ha apparentemente flessibilizzato la disciplina delle mansioni, ha reso ancora più problematico l’assolvimento dell’onere del repechage, e quindi la disciplina dello stesso licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

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