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Regolamento privacy, consenso e informativa: obblighi per professionisti e imprese

Il Regolamento europeo sulla privacy si basa, come la disciplina precedente, sul consenso e
sull’informativa, ma con alcune specificazioni interessanti. Il trattamento dei dati personali è, infatti, lecito
se l’interessato ha espresso il suo consenso. Vi sono casi però, specificamente previsti, nei quali il
consenso può non esserci. Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato una informativa
dettagliata ossia una serie di informazioni che illustrino con cura le modalità del trattamento. Quali sono i
nuovi obblighi informativi per professionisti ed imprese? E quali i soggetti esclusi?

Il principio del consenso, ossia il fatto che i dati di un soggetto siano trattati, nella maggior parte dei casi (e
soprattutto a fini pubblicitari) solamente se vi è stata una manifestazione di volontà libera ed esplicita in tal
senso, e l’obbligo (precedente) di una informativa dettagliata, ossia di una serie di informazioni che
illustrino con cura le modalità del trattamento, sono sempre stati i due pilastri della disciplina della protezione
dei dati.
Anche il Regolamento appena approvato e pubblicato riprende, in larga parte, quanto già era previsto dalla
disciplina precedente, mantenendo un’idea della privacy che è ancora basata sul consenso e sull’informativa.
Il principio da cui si parte è che ogni trattamento è lecito se l’interessato ha espresso il suo consenso al
trattamento o se esso è necessario per l’esecuzione di un contratto, per l’adempimento di un obbligo legale,
per la salvaguardia di interessi vitali per una persona fisica, per l’esecuzione da parte del titolare di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, per il perseguimento di un legittimo
interesse ove non prevalgano i diritti e le libertà del soggetto interessato.
Vi sono casi, quindi, nei quali il consenso può non esserci, ma sono indicati specificamente nel testo.
Il consenso, nel caso sia necessario, deve avere particolare requisiti, e in particolare deve essere libero,
informato e fornito per iscritto, “in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile
e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro”.
Non solo: il titolare del trattamento deve essere sempre in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato
detto consenso. Tale “prova”, o dimostrazione, può essere fornita ad esempio mostrando moduli o documenti
fatti sottoscrivere ad hoc.
L’interessato ha, inoltre, diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e deve sempre essere
informato di tale diritto e possibilità di revoca.

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