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Malattia: esenzione dalla reperibilità

Cosa cambia per il datore di lavoro?

Spetta ai medici del Servizio Sanitario Nazionale, che redigono i certificati di malattia dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, attestare l’esistenza di patologie gravi che richiedono terapie salvavita o di situazioni di invalidità specifiche che danno diritto all’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. A tal fine i medici sono tenuti a compilare i campi del certificato telematico “terapie salvavita” e “invalidità”. L’INPS ha elaborato apposite linee guida per chiarire quali sono i lavoratori esenti dalla reperibilità con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016.

E’ da ricordare che, con l’articolo 25 del D lgs 151/2015, “Esenzioni dalla reperibilità”, attuativo del Jobs Act, il legislatore ha previsto una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
A tal proposito, con il decreto del Ministero del lavoro 11 gennaio 2016, sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni.
In maniera specifica, tenendo conto delle previsioni delle norme sopracitate, rimangono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità stabilite per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
· patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura
sanitaria;
· stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al
67%.

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