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Decadenza dalla rateazione e riammissione

Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione – Art. 1, commi 134 – 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Con la Circolare n° 13/E pubblicata sul proprio sito in data 22 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto le istruzioni per essere riammessi al beneficio della rateazione. Sono interessati i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 (ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015) da piani di dilazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza). Tale agevolazione trova il suo fondamento normativo nei commi 134 – 138 della Legge n° 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilita 2016).
Possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:
– hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento. Parliamo quindi degli strumenti deflattivi di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997;
– hanno optato per il pagamento in forma rateale;
– sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
La riammissione opera limitatamente al versamento delle imposte dirette e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA.

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