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Certificazione dei contratti

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro dal 2003 è stato assegnato a specifiche Commissioni il
ruolo di valutare il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti. Dal 2003 ad
oggi le funzioni delle Commissioni di Certificazione sono aumentate in modo significativo fino a svolgere
un ruolo sussidiario alle Istituzioni che presiedono il mercato del lavoro.
La certificazione è una procedura volontaria e si conclude con la predisposizione di un atto
amministrativo motivato che accoglie o rifiuta la richiesta. I due principali vantaggi della certificazione
consistono:
– nell’assistenza prestata alle parti nella qualificazione del rapporto di lavoro;
– nel fatto che la qualificazione certificata resiste alle contestazioni degli organi di vigilanza e conserva
efficacia fino a sentenza del Tribunale, rappresentando uno strumento sostanzialmente deflativo delle
controversie.
L’effetto della certificazione consiste nella temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una
qualificazione del contratto diversa da quella certificata. L’atto di certificazione può essere comunque
impugnato dalle parti e dai terzi interessati davanti al giudice del lavoro per erronea qualificazione del
contratto da parte della Commissione di Certificazione o per difformità tra il programma negoziale e la sua
successiva attuazione. La legge attribuisce però rilevanza alla condotta tenuta dalle parti stesse in sede di
certificazione e di conciliazione ai fini della condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria nel
successivo giudizio avverso la certificazione, con l’intento di scoraggiare eventuali ripensamenti delle parti
rispetto alla qualificazione certificata del rapporto di lavoro.

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